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Normativa sulla cessione del farmaco veterinario e l’aliquota IVA applicata

Riportiamo un interessante articolo di FNOVI che chiarisce gli aspetti più complessi della normativa relativa alla cessione del farmaco e alla relativa IVA.

È in corso un dibattito che da più parti vede impegnata la professione sull’aliquota IVA da applicarsi alla cessione del farmaco in relazione al D. Lgs. n. 193/06.
Come è noto esiste un Gruppo di Lavoro attivato da FNOVI, molto attivo, che ha contribuito alla predisposizione di documenti propositivi, critici e di commento alla legislazione, ha gestito una importante attività formativa ed informativa. L’appartenere ad un Gruppo di Lavoro della Federazione non significa, per nessuno dei suoi componenti, rappresentarne le posizioni. La Federazione si avvale e vuole avvalersi delle migliori professionalità presenti nella società anche se portatrici di interessi, nella certezza che ogni professionista chiamato a partecipare fornirà le proprie conoscenze e posizioni in totale onestà intellettuale.

Come da Regolamento dei Gruppi di Lavoro, la Federazione, acquisiti i pareri e le motivazioni più diverse, muoverà le proprie considerazioni al fine di corrispondere a quel ruolo di organismo sussidiario dello Stato preposto alla tutela di interessi pubblici, connessi all’esercizio professionale.
Queste le regole della partecipazione volontaria che tutti i soggetti appartenenti ai GdL FNOVI accettano e rispettano nell’autonomia e nella libertà del pensiero di ciascuno.
La normativa sul farmaco veterinario muove molti interessi e coinvolge molti stakeholders. La correttezza di tutti i suoi componenti, sempre, ha consentito e consente il servizio di informazione, formazione e crescita professionale costante e di avanguardia, che la Federazione fornisce da anni alla Professione e che non trova confronti in altri ordinamenti professionali.
Nello specifico, non è nella peculiarità di un gruppo tecnico fornire pareri che esulino dall’applicazione propria degli obiettivi voluti dalla normativa in esame (vedi position paper della Fnovi sulla cessione del farmaco).

E’ dunque necessario chiarire gli aspetti legislativi della normativa sul farmaco legati alla sua cessione da parte del veterinario.
La sua lettura attenta indica chiaramente come il legislatore nazionale abbia ritenuto di vietare la possibilità di vendita del farmaco, da parte del veterinario, ritenendola un rischio ai fini delle tutele volute dalla norma stessa. Queste tutele oggi sono non solo di sicurezza alimentare e di sanità e benessere animale, ma principalmente, in tema anche di antibiotico-resistenza, di tutela della Salute pubblica.
Da questi obblighi di tutela non sono esonerati i professionisti operanti sugli animali da compagnia per i quali sempre più pressante diventa l’impegno nei confronti delle zoonosi e dell’antibiotico-resistenza.
Per questi motivi il legislatore non parla mai di “vendita” del farmaco da parte dei veterinari ma di “consegna”. Gli articoli 70 e 71 del D. Lgs. n. 193/06 sono quelli regolatori in merito alla vendita del farmaco veterinario. La figura del veterinario non vi compare. La consegna del farmaco da parte del veterinario al proprio cliente è invece regolamentata dall’art. 84.
La modifica apportata dal Decreto Balduzzi a questo articolo vincola comunque fortemente la consegna (cessione) del farmaco in confezioni intere, solo per gli animali d’affezione e solo per quei farmaci utili per il proseguimento della terapia.
Tale apertura non è stata concessa agli zooiatri a riprova dello spirito chiaro di una normativa che vede la cessione del farmaco quale prestazione accessoria per tutti i veterinari, regolamentata e racchiusa per tutti nei contenuti dell’art. 84, con solo qualche debole apertura per gli animali d’affezione. Questo per quanto attiene al farmaco.
Per quanto attiene alle note dell’Agenzia delle Entrate o di chiunque altro, come il Gruppo di Lavoro FNOVI sul farmaco ha modo di ripetere spesso per tutte le note, queste non hanno valore di legge (Cassazione – Sezioni unite civili Sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007, n. 23031) e sono spesso solo la rappresentanza dell’opinione di chi le scrive.
Per completezza di analisi si rinvia a due note dell’Agenzia delle Entrate, entrambe del 2002, una della Direzione Centrale e una della Direzione Regionale Molise, che si contraddicono.