Guida rapida alla ricettazione veterinaria
Pubblichiamo di seguito un utile prontuario creato dai Proff. F. Barbato e V. Santagada dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli.
Avviso importante: le indicazioni che seguono sono intese come “guida rapida” da banco per il farmacista, e non possono quindi, esaurire tutte le problematiche connesse ad un così complesso argomento. La correttezza della spedizione va pertanto attribuita solo alla competenza professionale del farmacista che ne rimane unico responsabile
Guida rapida alla ricettazione veterinaria
PREMESSE:
- Alcune norme non hanno interpretazione univoca; in questa guida è stata recepita l’interpretazione più restrittiva
- Il prezzo sulle confezioni veterinarie è il prezzo massimo di vendita, ed è quindi riducibile (art. 63 D.Lgs. 193/2006)
- Il regime di prescizione dei medicinali veterinari è riportato sulle confezioni e/o verificato, nei suoi aggiornamenti, su rete informatica, ma, per lo stesso farmaco, possono esistere modalità diverse di prescrizione e spedizione a seconda se destinato:
a) ad animali DPA (Destinati alla Produzione di Alimenti)
b) ad animali nonDPA (Non Destinati alla Produzione di Alimenti)
c) a scorta di impianto in cui vengono curati, allevati o custoditi animali a scorta propria del medico veterinario - Le possibili ricette veterinarie sono:
a) ricetta ripetibile su carta intestata (ricetta ripetibile in un unico esemplare);
b) ricetta non ripetibile in un unico esemplare su carta intestata;
c) ricetta veterinaria in triplice copia su apposito modello;
d) ricetta Ministeriale a ricalco per stupefacenti per preparazione tabella IIA DPR 309/90. - Tutta la documentazione veterinaria va conservata separatamente dalla documentazione dei medicinali per uso umano
- L’impiego su animali di medicinali ad uso umano o autorizzati su un’altra specie, o per altre affezioni sulla stessa specie è consentito solo se NON esiste il corrispondente medicinale veterinario (Uso in deroga). L’uso in deroga è ammesso anche se si necessita di una specifica via di somministrazione e/o formulazione
- Non vi sono particolari modalità di acquisto dei farmaci veterinari (tranne, ovviamente il buono acquisto per gli stupefacenti) ma !!, le bolle o le fatture d’acquisto dei medicinali veterinari devono riportare il numero di lotto e vanno conservate per 5 anni!
- Per tutti i tipi di ricetta:
Non sono accettabili ricette con timbri di strutture, quali cliniche e ospedali, se non è apposto anche il timbro personale del prescrittore.
N.B. Le differenze più marcate rispetto alle normative di dispensazione dei farmaci ad uso umano, sono contrassegnate dal segno !!
RICETTA RIPETIBILE
!! Vale 3 mesi, può essere utilizzato 5 volte e deve essere ritirata dal farmacista alla fine della validità !!
Serve per i soli medicinali veterinari industriali destinati ad animali da compagnia e in confezioni ad essi esclusivamente destinati
Il Min. San. può autorizzare tale ricetta per alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari ad uso orale per il trattamenti di animali da allevamento a carattere familiare che producono per autoconsumo (come da AIC).
- La ricetta deve riportare obbligatoriamente:
a) generalità proprietario
b) !! specie animale !!
c) data di rilascio
d) timbro e firma del veterinario - Modalità di spedizione: riportare prezzo, data e timbro e riconsegnare all’acquirente. Non è necessario riportare il n. di lotto.
- Modalità di registrazione: nessun particolare adempimento
- Conservazione documentazione: nessun obbligo di conservare la ricetta (Min. Salute nota 13.06.2006 circolare FOFI n. 6825 05.07.2006)
RICETTA NON RIPETIBILE IN UN UNICO ESEMPLARE (su carta intestata del veterinario)
Vale 30 giorni escluso quello del rilascio
N.B. Nessuna norma limita la durata della terapia a 30 giorni, ma è consigliabile cautelarsi segnalando alla ASL o all’ordine la richiesta di quantità molto alte o spedizioni frequenti nel caso riguardi stupefacenti.
Serve per la fornitura di quei medicinali veterinari con regime di dispensazione (riportato sul confezionamento) “da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile” (FU XII Tab. 5 punto 18)
- Destinati ad animali non DPA
- Destinati ad animali DPA ma non soggetti a ricetta in triplice copia,
- Omeopatici
ed inoltre
- per prescrizioni galeniche magistrali di sostanze diverse da quelle elencate al punto “Ricetta non ripetibile in triplice copia” e destinate ad animali non DPA
- Medicinali umani ad uso in deroga se destinati ad animali non DPA (art. 10 del D.Legs. n. 193/06)
- La ricetta deve riportare obbligatoriamente:
a) nome, cognome e domicilio del proprietario dell’animale
b) !! specie dell’animale !!
c) quantità
d) posologia
e) data di rilascio
f) timbro e firma del veterinario - Modalità di spedizione:
Si può spedire in maniera frazionata entro trenta giorni dalla data di emissione, annotando ogni volta sulla ricetta la quantità consegnata
Riportare sulla ricetta: data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo. Non è necessario riportare il n. di lotto se destinati ad animali non DPA - Modalità di registrazione: trattenere la ricetta
- Conservazione documentazione :
Conservare la ricetta originale
a) per animali DPA sempre 5 anni
b) per animali non DPA 6 mesi, ma
c) 2 anni se prescrive stupefacenti Tab. IIC (es. gardenale)
RICETTA VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA SU APPOSITO MODELLO
Vale 10 giorni lavorativi dalla data di emissione (art. 77 D.Lgs. 193/2006)
In farmacia pervengono 3 copie:
a) copia rosa (resta in farmacia)
b) copia gialla (da restituire all’acquirente)
c) copia azzurra (da inviare al veterinario)
(la copia bianca resta al veterinario)
Serve per la fornitura di:
- Medicinali veterinari, anche ad azione immunologica, destinati ad animali DPA;
- Medicinali veterinari destinati ad animali non DPA;
- Premiscele medicate;
- Medicinali per uso in deroga per animali DPA
- Medicinali per scorta di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi animali (comprese le scorte proprie dei medici-veterinari)
1. La ricetta deve contenere obbligatoriamente:
a) Nome, cognome, indirizzo, ASL di residenza, numero e sigla dell’Ordine di appartenenza del Medico Veterinario prescrittore
b) nome, cognome e indirizzo del destinatario della fornitura
c) codice aziendale (obbligatorio per tutte le prescrizioni per animali DPA e gli equidi non DPA)
d) medicinale con l’indicazione esatta della confezione prescelta e la quantità
e) !! posologia e durata del trattamento !!
f) !! tempo di sospensione !!
g) !! specie animale !!
h) !! dati identificativi degli animali !!
i) data di rilascio
j) timbro e firma del medico veterinario
k) per scorta impianto (parte B):
numero autorizzazione ASL, timbro e firma del titolare/conduttore dell’impianto
l) per scorta propria del Medico Veterinario (parte B):
numero autorizzazione ASL, timbro e firma del Medico Veterinario
ATTENZIONE: le copie sono a ricalco quindi controllare attentamente che tutte siano completamente compilate, specie sull’utilizzo dei timbri.
2. Modalità di spedizione:
Riportare sulla ricetta (Parte C)
a) data di spedizione
b) timbro della farmacia
c) prezzo
d) !! timbro del farmacista !!
e) !! il n. di lotto !! (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P 12.10.2005)
La copia gialla, debitamente compilata, viene restituita all’acquirente.
La copia rosa resta in farmacia per 5 anni (così come il documento d’entrata)
La copia azzurra deve essere inviata al servizio veterinario dell’ASL dove ha sede il destinatario della fornitura entro 7 giorni !!
Il ministero ha chiarito che tale obbligo può essere assolto a mezzo fax o posta elettronica entro 7 giorni (accertandosi della leggibilità del fax o dell’e mail!) a patto che segua la trasmissione in cartaceo della copia azzurra della ricetta con modalità e tempi concordati con il servizio veterinario competente.
3) Modalità di registrazione e documentazione:
Conservare per 5 anni separatamente dalle ricette per uso umano, la copia rosa. E’ consigliabile allegarvi il documento di entrata
RICETTA MEDICA SPECIALE A RICALCO PER STUPEFACENTI
Vale 30 giorni esclusa la data di emissione
La prescrizione deve essere limitata ad un ciclo di cura non superiore ai 30 giorni.
Serve la fornitura di stupefacenti tabella IIA DPR 309/
- Modalità d’acquisto: Buono acquisto stupefacenti
- La ricetta deve riportare obbligatoriamente:
a) cognome e nome del proprietario dell’animale
b) dose, posologia e modalità di somministrazione
c) indirizzo e n. telefonico professionale del veterinario
d) timbro personale e firma del veterinario
e) data di compilazione
f) !! specie animale !! - Modalità di consegna e registrazione
a) annotare sulla ricetta> cognome, nome ed estremi di un documento dell’acquirente
b) consegnare all’acquirente la copia “assistito-prescrittore”
c) riportare sulla ricetta: data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo
d) trascrivere sul registro entrata/uscita stupefacenti l’operazione entro 48 h - Conservazione documentazione
Animale non DPA: conservare l’originale per due anni (partono dalla data dell’ultima operazione sul registro), animali DPA !! Conservare l’originale per 5 anni !!